Estumulazione sì o no?
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Estumulazione straordinaria e ordinaria, vediamo come si differenzia l’iter per attuare la procedura e come, a causa di vizi di forma o errori di valutazione, alcuni casi possono finire davanti al giudice.
La vicenda che mi appresto ad esaminare e a raccontare in queste pagine, è stata dipanata quest’estate nel torrido mese di luglio davanti al Tribunale Amministrativo Siciliano, ma affonda le proprie radici in una richiesta regolarmente presentata nel 2022, da un residente, ad un Comune siciliano.
La storia in questione è quella di un uomo, familiare di un defunto tumulato nel cimitero del Comune di San Giovanni La Punta, che aveva richiesto l’estumulazione straordinaria, per la cremazione, dei resti mortali del parente defunto ovvero della madre, che si trovavano appunto nel suddetto cimitero.
Il Comune, ricevuta la domanda, aveva avviato l’iter procedimentale, rettificato lo stesso, per poi autorizzare il trasporto della salma, ma omettere una decisione sulla possibilità di procedere con le attività cimiteriali antecedenti e conseguenti.
Dopo aver valutato il caso, il Comune così aveva provveduto: “relativamente alla richiesta di cremazione, si ribadisce che la legge 130 del 30/03/2001, all’art. 3 comma 1 lett g) recita “l’ufficiale dello stato civile (…) autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”; considerato che i resti della signora “risultano essere tumulati e non inumati, la sua richiesta non può essere accolta in quanto non risultano trascorsi i venti anni previsti dalla succitata normativa”.
In sostanza, a causa del mancato lasso di tempo previsto dalla legge per la concessione dell’autorizzazione alla cremazione di una salma tumulata, il Comune aveva negato la richiesta.
Insoddisfatto del risultato conseguito, il richiedente aveva dunque promosso ricorso al Tribunale, contestando i provvedimenti adottati dal Comune e spiegando che la motivazione della sua richiesta di estumulazione della madre era motivata dalla necessità di cremarla e trasferirla.
Perché, dunque, il Comune aveva negato il diritto di estumulazione? Nel proprio ricorso, richiamando il Regolamento Comunale e prima ancora l’art. 3 della legge n.130 del 2001 e degli artt. 86 e ss del d.p.r. n.285/1990, l’uomo sosteneva infatti che il Comune avrebbe erroneamente applicato al caso di specie, riguardante un caso di estumulazione straordinaria, la normativa che regola le estumulazioni ordinarie.
Per capire meglio la vicenda va ricordato che le estumulazioni ordinarie sono operazioni svolte ordinariamente d’ufficio, appunto, dal Comune allo scadere delle concessioni o sulla base delle necessità di capienza dei cimiteri e, comunque, non prima di dieci anni dalla sepoltura o venti dalla tumulazione.
Diversamente per le estumulazioni straordinarie, gli articoli 88 ed 89 del citato d.p.r. n. 285/1990, individuano le ragioni per le quali può essere consentita la estumulazione di un feretro, prima del decorso dell’ordinario termine fissato in venti anni.
L’art. 88, nello specifico, dispone in proposito che il sindaco può autorizzare “dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica”.
Il successivo art. 89 aggiunge che “Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall’art. 83” e l’art. 83 a sua volta stabilisce che “Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.”
Un ricorso del tutto lecito, quindi, che giunto davanti al Collegio Giudicante la vicenda, ha ottenuto la ragione da parte del TAR.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dalla lettura sistematica e coordinata delle disposizioni ora richiamate, ha quindi stabilito che “anche la cremazione, alla pari del trasferimento in altra sepoltura, rientra tra le ragioni per le quali deve ritenersi consentita, prima del decorso dell’ordinario termine ventennale, l’estumulazione, così come è certamente consentita, e di questo nessuno dubita, l’esumazione per la cremazione”.
Su questo punto i Giudici Amministrativi hanno chiarito: “Si tratta, in definitiva, di consentire, in entrambi i casi, il trasferimento di un feretro, sia stato esso estumulato o esumato, ad un diverso luogo di conservazione (nel caso della sepoltura) o di distruzione (nel caso della cremazione), e senza che sia prevista l’apertura della cassa, difettando quindi qualsiasi ragione che possa ragionevolmente legittimare l’applicazione di una disciplina differenziata.
Ciò che rileva, infatti, è che l’autorità sanitaria competente accerti, nell’uno come nell’altro caso, la “perfetta tenuta” della cassa, attestando in tal modo che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica”.
L’iter giudiziale della vicenda si conclude – al momento di scrivere – qui, non risultando promosso nessun appello ad oggi contro la decisione del TAR. La sentenza rimane molto interessante per il lucido esame che offre sulla differenza procedurale tra estumulazioni ordinarie e straordinarie.
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Di admin|2022-09-20T17:15:35+02:0020 Settembre 2022|ARTICOLI|
Se è vero, come afferma il tanatologo Francesco Campione, che in una prospettiva intersoggettiva la morte può essere intesa come un “passaggio di testimone” in cui chi è vivo può farsi portavoce di chi non lo è più (e in questo modo continuare a vivere un po’ anche per lui), quella che è stata raccontata la sera del 2 novembre durante la rassegna Il Rumore del Lutto 2021 nell’evento online “Un’energia nuova” è la storia di una staffetta tra un padre, medico e uomo dalla spiccata spiritualità, e una figlia, psicoterapeuta impegnata da anni nell’accompagnamento al lutto. Una staffetta di testimonianza racchiusa in un libro, intitolato appunto “Un’energia nuova“.
Si tratta di un libro d’artista, una raccolta postuma curata da Simona Trigiani di quadri e scritti realizzati dal padre Giorgio durante la lunga malattia, in cui traspare in modo evidente il suo percorso di preparazione all’ultimo “viaggio”, attraverso un suggestivo dialogo per immagini e parole con la dimensione dell’Oltre.
Quella che emerge dal libro è dunque una prospettiva molto trascendente. “Visioni” è stato il tema dell’edizione de Il Rumore del Lutto di quest’anno, ed è stata proprio una visione a rappresentare per Giorgio quell’aiuto fondamentale nel vivere più serenamente la malattia e la terminalità: un incontro speciale, mistico, avvenuto alcuni mesi prima della sua morte, con il figlio Gianluca, morto a tre anni per una rarissima malattia degenerativa ereditaria, la sindrome di Menkes.
Il libro è anche la testimonianza di come il tempo del fine vita possa diventare per il morente occasione di molteplici ed intense esperienze interiori: occasione di espressione di sé, delle proprie emozioni, desideri e paure; occasione di condivisione dei propri vissuti con chi gli è accanto, aprendo un varco ai silenzi che spesso la malattia provoca anche all’interno delle relazioni intime; occasione per interpretare la morte non solo come la fine della propria vita e il distacco definitivo dagli affetti, ma anche e soprattutto come libertà dai vincoli imposti dalla materialità del corpo, come rinascita nello Spirito, nell’Amore, in Dio, nonché opportunità di ricongiungimento con i propri cari scomparsi e con il mondo dell’”invisibile”; ed infine occasione per tramandare un lascito prezioso, un testamento esistenziale e spirituale che possa fungere da ponte tra chi muore e chi continuerà il suo percorso sulla terra.
In tal senso, questo racconto scritto e visivo può essere di ispirazione e supporto per chi sta affrontando l’approssimarsi della morte propria o altrui e per chi sta elaborando il lutto per la perdita di una persona cara. Del resto, se questo lavoro da una parte racconta la preparazione al morire di un padre, dall’altra è il frutto del processo di elaborazione del lutto di sua figlia.
Il libro è attualmente in fase di pubblicazione (per informazioni contattare info@elfostudioassociato.com).
L’ANIMA MIA VOLA
L’anima mia vola nel mio cuore.
È una luce che suggerisce il cammino
che guida i pensieri
che dà un senso alla mia vita.
L’anima desidera uscire dal corpo
per tornare alle origini
perché sente forte il richiamo del Padre.
L’anima vola libera in contatto con il mondo invisibile.
L’anima mia mi prende per mano mi abbraccia
mi porta con sé in un mondo meraviglioso indescrivibile
mi mostra la fonte dell’energia pura.
Io mi affido alla mia anima
volo libero nell’universo senza il peso della materia
della mia umanità
mi fondo in lei divento luce
mi sento attivo e partecipe dell’amore di Dio.
Una lacrima di gioia scende sul mio viso.
Vorrei volare portando con me tutte le persone che amo
e che mi amano.
Ogni anima è libera di provare a volare
quando arriva il momento che ritiene giusto.
Il Padre ama e ci attende tutti nella sua luce.
ENERGIA NUOVA
Sento dentro di me una energia nuova
una luce intensa una musica dolce
una pace silenziosa e infinita.
Sono felice perché sono vivo
sento tanta gioia nel cuore perché mi sento bene.
Sento un cambiamento in me
che non riesco ad esprimere o descrivere.
Dopo il viaggio insieme a Gianluca
mi sento un uomo nuovo che vuole reagire
che desidera lottare per vivere libero da paure.
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