Estumulazione sì o no?

Analizziamo la vicenda di un uomo, residente in provincia di Catania, che aveva chiesto l’estumulazione della madre per la cremazione.

Estumulazione straordinaria e ordinaria, vediamo come si differenzia l’iter per attuare la procedura e come, a causa di vizi di forma o errori di valutazione, alcuni casi possono finire davanti al giudice.

La vicenda che mi appresto ad esaminare e a raccontare in queste pagine, è stata dipanata quest’estate nel torrido mese di luglio davanti al Tribunale Amministrativo Siciliano, ma affonda le proprie radici in una richiesta regolarmente presentata nel 2022, da un residente, ad un Comune siciliano.

La vicenda

La storia in questione è quella di un uomo, familiare di un defunto tumulato nel cimitero del Comune di San Giovanni La Punta, che aveva richiesto l’estumulazione straordinaria, per la cremazione, dei resti mortali del parente defunto ovvero della madre, che si trovavano appunto nel suddetto cimitero.
Il Comune, ricevuta la domanda, aveva avviato l’iter procedimentale, rettificato lo stesso, per poi autorizzare il trasporto della salma, ma omettere una decisione sulla possibilità di procedere con le attività cimiteriali antecedenti e conseguenti.
Dopo aver valutato il caso, il Comune così aveva provveduto: “relativamente alla richiesta di cremazione, si ribadisce che la legge 130 del 30/03/2001, all’art. 3 comma 1 lett g) recita “l’ufficiale dello stato civile (…) autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”; considerato che i resti della signora “risultano essere tumulati e non inumati, la sua richiesta non può essere accolta in quanto non risultano trascorsi i venti anni previsti dalla succitata normativa”.
In sostanza, a causa del mancato lasso di tempo previsto dalla legge per la concessione dell’autorizzazione alla cremazione di una salma tumulata, il Comune aveva negato la richiesta.

Il ricorso

Insoddisfatto del risultato conseguito, il richiedente aveva dunque promosso ricorso al Tribunale, contestando i provvedimenti adottati dal Comune e spiegando che la motivazione della sua richiesta di estumulazione della madre era motivata dalla necessità di cremarla e trasferirla.
Perché, dunque, il Comune aveva negato il diritto di estumulazione? Nel proprio ricorso, richiamando il Regolamento Comunale e prima ancora l’art. 3 della legge n.130 del 2001 e degli artt. 86 e ss del d.p.r. n.285/1990, l’uomo sosteneva infatti che il Comune avrebbe erroneamente applicato al caso di specie, riguardante un caso di estumulazione straordinaria, la normativa che regola le estumulazioni ordinarie.

Per capire meglio la vicenda va ricordato che le estumulazioni ordinarie sono operazioni svolte ordinariamente d’ufficio, appunto, dal Comune allo scadere delle concessioni o sulla base delle necessità di capienza dei cimiteri e, comunque, non prima di dieci anni dalla sepoltura o venti dalla tumulazione.
Diversamente per le estumulazioni straordinarie, gli articoli 88 ed 89 del citato d.p.r. n. 285/1990, individuano le ragioni per le quali può essere consentita la estumulazione di un feretro, prima del decorso dell’ordinario termine fissato in venti anni.
L’art. 88, nello specifico, dispone in proposito che il sindaco può autorizzare “dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica”.
Il successivo art. 89 aggiunge che “Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall’art. 83” e l’art. 83 a sua volta stabilisce che “Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.”

Un ricorso del tutto lecito, quindi, che giunto davanti al Collegio Giudicante la vicenda, ha ottenuto la ragione da parte del TAR.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dalla lettura sistematica e coordinata delle disposizioni ora richiamate, ha quindi stabilito che “anche la cremazione, alla pari del trasferimento in altra sepoltura, rientra tra le ragioni per le quali deve ritenersi consentita, prima del decorso dell’ordinario termine ventennale, l’estumulazione, così come è certamente consentita, e di questo nessuno dubita, l’esumazione per la cremazione”.
Su questo punto i Giudici Amministrativi hanno chiarito: “Si tratta, in definitiva, di consentire, in entrambi i casi, il trasferimento di un feretro, sia stato esso estumulato o esumato, ad un diverso luogo di conservazione (nel caso della sepoltura) o di distruzione (nel caso della cremazione), e senza che sia prevista l’apertura della cassa, difettando quindi qualsiasi ragione che possa ragionevolmente legittimare l’applicazione di una disciplina differenziata.
Ciò che rileva, infatti, è che l’autorità sanitaria competente accerti, nell’uno come nell’altro caso, la “perfetta tenuta” della cassa, attestando in tal modo che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica”.

L’iter giudiziale della vicenda si conclude – al momento di scrivere – qui, non risultando promosso nessun appello ad oggi contro la decisione del TAR. La sentenza rimane molto interessante per il lucido esame che offre sulla differenza procedurale tra estumulazioni ordinarie e straordinarie.

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