LA CAMERA MORTUARIA CIMITERIALE

Parliamo in questo articolo della camera mortuaria cimiteriale, delle sue funzioni e delle caratteristiche tecniche richieste.

La pandemia, con la grande e incontrollata crescita di mortalità in certe zone, spesso concentrata in ristretti periodi temporali, ha evidenziato problemi gestionali sanitari, ma pure funebri, cimiteriali e di cremazione, prima non attentamente valutati.

Mi riferisco, per ordine, ai tempi e alle modalità di ricezione e di trasmissione di autorizzazioni funerarie (morte, sepoltura, cremazione, ecc.), ma pure agli aspetti di deposito di feretri in attesa di sepoltura o di cremazione. E successivamente alle difficoltà nel trasporto funebre, nella sepoltura e per quanto riguarda la cremazione.
Fatti di cronaca avvenuti soprattutto nelle grandi città, arrivati sui giornali e anche in televisione, per non parlare del chiacchiericcio sui social, rendono necessario approfondire la funzione e le caratteristiche della camera mortuaria cimiteriale.

Cos’è e perché c’è la camera mortuaria nel cimitero

Ogni cimitero per essere tale e per poter svolgere la propria attività (diversamente questa dovrebbe essere interrotta) deve garantire la presenza di un certo numero di strutture obbligatorie: tra queste almeno una camera mortuaria.
Le funzioni della camera mortuaria del cimitero sono precisate dal regolamento di polizia mortuaria statale, approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285. In particolare, esse sono individuate nell’Art. 56 (1).
Le caratteristiche della camera mortuaria sono stabilite dagli artt. 64 (2) e 65 (3).
Già che ci siamo ricordo che la sala autopsie in cimitero è facoltativa ma, se esiste, deve possedere requisiti analoghi a quelli della camera mortuaria, leggermente incrementati e stabiliti dall’Art. 66 (4).

Funzioni della camera mortuaria

La principale funzione di una camera mortuaria del cimitero è quella stabilita dal comma 1 dell’Art. 64 D.P.R. 285/1990 e cioè: “per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento”. Tanto che la normativa regionale lombarda ha chiamato la camera mortuaria del cimitero con il termine “deposito mortuario”.
A tale funzione se ne sommano altre, spesso connesse alla presenza o meno di un impianto di cremazione (che può avere una propria camera mortuaria distinta, oppure possono esservi una o più camere mortuarie cimiteriali separate dalla struttura del crematorio, pur nello stesso cimitero).
Si aggiungono inoltre funzioni talvolta indicate nei regolamenti di polizia mortuaria comunali, oppure nelle ordinanze sindacali che regolano le esumazioni e le estumulazioni o ancora determinate dagli usi e tradizioni locali, quali:

  1. La collocazione temporanea di feretri o altri contenitori di spoglie mortali in caso di lavori nella tomba di provenienza e per un tempo determinato;
  2. L’esecuzione di operazioni sui feretri determinate dalla necessità di assicurare la loro “sistemazione” per garantirne sia la resistenza meccanica che la impermeabilità oppure la sostituzione con nuovo feretro visto l’Art. 88 DPR 285/1990 (5).

La differenza fondamentale tra il servizio mortuario di struttura sanitaria o i depositi di osservazione/obitori e la camera mortuaria cimiteriale è che in quest’ultima, per le sole e proprie funzioni, le spoglie mortali sono già racchiuse in un feretro sigillato, in un’urna cineraria, in una cassetta di ossa, o in un contenitore di resti mortali.
Tali feretri e contenitori possono essere aperti per il tempo necessario e per le operazioni consentite, ma non si è ordinariamente in presenza di salme o cadaveri nell’immediatezza del decesso di cui si debba garantire l’osservazione o effettuare operazioni di dissezione.

Tra le funzioni che il regolamento statale di polizia mortuaria D.P.R. 285/1990 assegna come obbligatorie da parte del Comune vi sono pure quella di deposito di osservazione, di cui all’Art. 12 (6) e di obitorio di cui all’Art. 13 (7). In realtà, soprattutto nei Comuni di dimensioni maggiori, le funzioni di deposito di osservazione e di obitorio, attraverso convenzione, vengono svolte rispettivamente da strutture sanitarie (ospedali) o da istituti di medicina legale, in base al contenuto dell’Art. 14 DPR 285/1990 (8). Per cui, nelle medio-grandi città, spesso queste funzioni non si ritrovano o si ritrovano solo in parte al cimitero.

Caratteristiche tecniche della camera mortuaria cimiteriale

La camera mortuaria, per norme di D.P.R. 285/1990 già richiamate, deve essere:

  • Illuminata;
  • Ventilata “per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero“. Ove la situazione dei luoghi non consenta una buona ventilazione naturale, si ritiene che la ventilazione naturale possa essere integrata da quella artificiale. Non sono stabiliti in quest’ultimo caso dei minimi di ricambi orari come invece previsti per i servizi mortuari di struttura sanitaria da un DPR del 1997;
  • Dotata di acqua corrente;
  • Dotata di arredi per la deposizione dei feretri;
  • Con pareti fino ad una certa altezza (almeno 2 metri) facilmente lavabili “le pareti di essa, fino all’altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile“;
  • Con pavimento facilmente lavabile “il pavimento, costituito anch’esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio“;
  • Con soluzioni che garantiscano il facile ed innocuo smaltimento delle acque di lavaggio;
  • Costruita in prossimità dell’alloggio del custode, ove questo esista.

A differenza della camera mortuaria, la sala autoptica cimiteriale deve possedere tutte le caratteristiche della camera mortuaria e in aggiunta alcune proprie, tra cui il tavolo autoptico, e “deve essere provvisto (il pavimento) di adatta canalizzazione per l’allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione”.
Circa i sistemi di “facile e innocuo smaltimento delle acque di lavaggio” della camera mortuaria cimiteriale la norma di polizia mortuaria non dettaglia.

Ritengo che tali sistemi siano da valutare con l’approvazione iniziale del progetto da parte dei competenti uffici (comunali e sanitari), e, se necessario, operare nel tempo i cambiamenti se imposti da ristrutturazione o da obblighi normativi.

Rammento che in base all’Art. 55 (9) del D.P.R. 285/1990 i progetti di nuova costruzione o di ampliamento di cimitero sono deliberati dal Consiglio Comunale e si procede a norma delle leggi sanitarie, e quindi in base all’Art. 228 (10) del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Mentre, in base all’Art. 51 (11) del D.P.R. 285/1990, la competenza per la vigilanza sul cimitero è del sindaco del Comune in cui insiste il cimitero e la sorveglianza del cimitero stesso, per quanto stabilito dall’Art. 337 (12) del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è ora dell’ASL territorialmente competente.

 
 

DANIELE FOGLI

(1) Art. 56 D.P.R. 285/1990

  1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l’amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

  2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell’area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, dalle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

  3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

(2) Art. 64 D.P.R. 285/1990

  1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

  2. Essa deve essere costruita in prossimità dell’alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.

  3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall’art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all’art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all’art. 12, comma 2.

(3) Art. 65 D.P.R. 285/1990

  1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

  2. 2. Le pareti di essa, fino all’altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch’esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

(4) Art. 66 D.P.R. 285/1990

  1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all’art. 65.

  2. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l’allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

(5) Art. 88 D.P.R. 285/1990

  1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

  2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

(6) Art. 12 D.P.R. 285/1990

  1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

    1. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

    2. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

    3. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

  2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

(7) Art. 13 D.P.R. 285/1990

  1. I comuni devono disporre di un obitorio per l’assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

    1. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

    2. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

    3. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

(8) Art. 14 D.P.R. 285/1990

  1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell’ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

  2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall’obitorio.

  3. I comuni costituitisi in consorzio per l’esercizio di un unico cimitero a norma dell’art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l’obitorio.

  4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

(9) Art. 55 D.P.R. 285/1990

  1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.

  2. All’approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

(10) Art. 228 R.D. 1265/1934

I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a L. 50 milioni, al parere del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze.

Per i progetti, il cui importo non superi i 150 milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Quando si tratti di progetti di importo; superiore a L. 150 milioni, oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più Province, qualunque ne sia l’importo, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità.

Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonché quelle della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per quanto riguarda l’approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente.

(11) Art. 51 D.P.R. 285/1990

  1. La manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.

  2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

(12) Art. 337 R.D. 1265/1934

Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell’autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell’ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.

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